L’avvio dell’assegno unico a decorrere dal 1° marzo 2022 non fa venir meno il diritto a presentare domanda per gli ANF relativi a periodi precedenti. Si ricorda, inoltre, che continueranno ad essere riconosciuti per i soggetti diversi dai figli quali ad esempio coniuge, fratelli e sorelle. Un chiarimento fornito dall’INPS insieme alle indicazioni contenute nella circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, pubblicata per illustrare gli effetti del passaggio dal vecchio al nuovo modello di welfare in favore dei nuclei familiari e che pone l’accento anche sulle regole previste in merito alla richiesta degli assegni familiari arretrati. Ai sensi dell’articolo 23 del TUAF, il diritto agli assegni familiari è soggetto a prescrizione dopo cinque anni, termine che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro al quale si riferisce l’assegno. Non viene meno il diritto acquisito, sia per i lavoratori dipendenti del privato ma anche per i lavoratori domestici, così come per i percettori di Naspi, i titolari di pensioni da lavoro dipendente e per gli iscritti alla Gestione separata INPS.