REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI – Adempimento non delegabile ai professionisti

Entro l’11 dicembre tutte le società di capitali, fondazioni, associazioni riconosciute, i trust e gli altri enti dotati di personalità giuridica dovranno comunicare attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi. L’adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti. È l’effetto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di lunedì 9 ottobre del decreto Mimit che attesta l’operatività del sistema di comunicazione.

La comunicazione del titolare effettivo al registro è resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore o del fiduciario. Il modello da presentare è denominato “TE” ed è stato approvato con il dm Ministero delle imprese e del Made in Italy del 12/4/2023. Esso dovrà essere sottoscritto digitalmente attraverso “Comunica” dal soggetto obbligato a tale adempimento.

Per le nuove costituzioni di società ed enti successive alla entrata in vigore del decreto si dovranno inviare i dati dei rispettivi titolari effettivi entro 30 giorni dalla iscrizione ai relativi registri. Per i trust entro 30 giorni dalla loro costituzione. Inoltre, i soggetti tenuti alla comunicazione dovranno comunicare eventuali variazioni inerenti alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione. Infine, le società, gli enti e i trust dovranno confermare annualmente i dati e le informazioni comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro conferma. Per le società tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il registro delle imprese la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.

Il Registro dei titolari effettivi (T.E.) istituito presso le Cciaa è suddiviso in due apposite sezioni accessibili solo per via telematica. Si tratta rispettivamente della Sezione autonoma, in cui saranno iscritte le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private e della Sezione speciale in cui saranno iscritti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

Per le società di capitali occorre indicare i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo. Dovrà inoltre evidenziarsi l’entità della partecipazione al capitale della stessa della persona fisica indicata come titolare effettivo. Ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione, vanno indicate le modalità di esercizio del controllo. Nel caso in cui il T.E. non sia individuabile secondo i metodi precedenti, in ultima istanza, vanno rilevati i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.